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BOZZA V1.4 DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE INFN - per discussione nelle vostre UUOO
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To: rappresentanti locali ricercatori -- ambrogio pantaleo <pantaleo@ba.infn.it>, antonio.ranieri@ba.infn.it, bellagamba@bo.infn.it, bellucci@lnf.infn.it, bertolin@he.sissa.it, braghieri@pv.infn.it, broggini@pd.infn.it, carpinelli@pi.infn.it, casini@fi.infn.it, colomo@fi.infn.it, comelli@fe.infn.it, cosmai@ba.infn.it, dicredico@lngs.infn.it, difiore@na.infn.it, dnapoli@lnl.infn.it, dnapoli@lnl.infn.it, f.palla@cern.ch, fioretto@lnl.infn.it, fulvio.piccinini@pv.infn.it, giglietto@ba.infn.it, gustavino@lngs.infn.it, immirzi@pg.infn.it, lissia@ca.infn.it, luminari@roma1.infn.it, macri@ge.infn.it, maiolino@lns.infn.it, marcello@to.infn.it, martello@LE.INFN.IT, masera@to.infn.it, masoni@ca.infn.it, morselli@roma2.infn.it, orestano@roma3.infn.it, orlando.panella@pg.infn.it, pasini@bo.infn.it, passeri@iss.infn.it, petrolini@ge.infn.it, petrucci@fe.infn.it, pezzella@na.infn.it, piattelli@lns.infn.it, pirrone@ct.infn.it, pontecorvo@roma1.infn.it, primavera@LE.INFN.IT, ridolfi@ge.infn.it, stanco@pd.infn.it, stefano.bianco@lnf.infn.it, troncon@mi.infn.it, tuve@ct.infn.it, vigezzi@mi.infn.it, vladikas@roma2.infn.it, zanetti@ts.infn.it
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Subject: BOZZA V1.4 DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE INFN - per discussione nelle vostre UUOO
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From: Mario Macri <Mario.Macri@ge.infn.it>
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Date: Mon, 17 Jan 2000 17:08:06 +0100 (MET)
Cari Colleghi,
il Decreto di instituzione dell'INGV D.l. 381 29.9.1999, impone
all'INFN (e a tutti gli altri EPR consimili) di adeguare entro il
13.5.2000 il proprio regolamento generale conformente alle
disposizioni per l'attivita' di ricerca contenute nel Titolo VI
Artt.12 e 13 del citato D.l.
( http://www.murst.it/iniziati/1999/INGVapdef.htm )
La rappresentanza dei ricercatori ha costituito un gruppo
di lavoro che si e' riunito telefonicamente e telematicamente
nel corso di dicembre e gennaio.
Questa occasione, infatti, non puo' non essere colta, sia per
sanare problemi rimasti irrisolti da molto tempo
(ad es. la rappresentanza dei tecnologi in CD e la
loro rappresentativita' nelle commissioni scientifiche),
sia per formulare nuove proposte che migliorino il
funzionamento dell'Ente, agganciandolo alla recentemente
completata riforma degli EPR.
Con queste riflessioni ci prepariamo anche all'appuntamento
della verifica del settembre 2000 sulla riforma approvata
lo scorso anno. In questa importante (ed estrema) occasione
il parlamento potra' eventualmente correggere ed integrare i
testi di riforma legislativa gia' approvati.
E' da notare infine che, oltre al regolamento generale, l'INFN ha altri
regolamenti tra i quali quello del personale con la funzione di
definire gran parte dei diritti e doveri delle varie tipologie
lavorative, oltre alle procedure di accesso e di progressione
di carriera. Tale regolamente e' obsoleto (risale al 1987) e
richiede un serio intervento di aggiornamento, che non possiamo
affrontare in questa sede (ne' da soli), per cui ci siamo limitati
ad introdurre nel regolamento generale il maggior numero di
principi che tutelino i diritti del personale.
Gli argomenti che abbiamo affrontato sono i seguenti:
-principi generali (diritti e doveri dei ricercatori e tecnologi,
mobilita' con l'Universita')
-funzioni dell'INFN (formazione)
-verifica della realizzazione degli obiettivi (valutazione)
-fonti di finanziamento (brevetti e invenzioni)
-organi: si tratta di una proposta molto innovativa che si ispira ai
recenti provvedimenti CNR, INAF ed INGV, e necessita di una
approfondita discussione, anche su tutti i singoli punti operativi
che ne conseguono e che possono risultare controversi (vedi per
esempio l'eleggibilita' vincolante del Direttore di unita' operativa,
o anche la possibilita' di eleggere un tecnologo a direttore di U.O.
o a presidente di commissione nazionale).
-rappresentanza dei tecnologi in CD e la loro rappresentativita'
nelle commissioni scientifiche.
La presentazione seguente di modifiche ed integrazioni del vigente
regolamento generale, fa riferimento al testo attuale
http://www.presid.infn.it/organizzazione/REGOGEN.htm
Vi proponiamo questo documento con l'obbiettivo perentorio di
raggiungere una versione finale, discussa in unita' operativa e
definitivamente approvata dall'assemblea dei rappresentanti dei ricercatori,
nella prossima riunione di meta' febbraio.
Cordiali saluti,
Mario Macri'
Stefano Bellucci, Stefano Bianco, Fabrizio Palla, Antonio Passeri
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BOZZA CONCETTUALE DI LAVORO
V1.4 MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE INFN del 17.1.2000
Capo primo
I PRINCIPI GENERALI
Art.1 La natura giuridica (non modificato)
Art.2 Le funzioni
Comma 3 Lettera d) (...); favorisce, per le attivita' di ricerca,
compatibilmente con i propri programmi di attivita', l'accesso
ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali,
anche attraverso appositi uffici presso ciascuna delle strutture di cui
all'Art.16 del presente regolamento, da istituirsi entro centottanta giorni
dalla data di emanazione del presente regolamento.
Comma 3 Lettera f) promuove e provvede alla formazione scientifica e
alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in
collaborazione con l'universita' ed anche attraverso l'istituzione
di autonomi corsi di dottorato; puo' conferire borse di studio, assegni di
ricerca e premi.
Art.3 Il personale
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Comma 4. Diritti e doveri dei ricercatori:
Vedi:http://www.murst.it/iniziati/1999/Geofparbic.htm
L'Ente si uniforma ai seguenti principi:
al personale di ricerca sono garantite, nel rispetto di quanto previsto
ai successivi punti, la liberta' di ricerca e l'autonomia
professionale, nonche' il rispetto dei valori etici individuali;
relativamente alle ricerche programmate nell'ambito della struttura
scientifica di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi sono tenuti a
svolgere le attivita' scientifiche necessarie al conseguimento degli
obiettivi previsti, secondo le rispettive competenze e ferma
restando la liberta' di impostazione cultura e metodologica della
ricerca;
fatto salvo l'assorbimento dei compiti di ricerca programmata
definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facolta' di svolgere
ricerca libera, nel rispetto ed in coerenza con quanto espresso dai
programmi;
gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei
ricercatori e dei tecnologi ad attivita' finalizzate allo sviluppo delle
competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di
aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza
necessariamente supportarne il costo;
i ricercatori ed i tecnologi
hanno diritto a pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche,
rinviando ai regolamenti la disciplina delle modalita', delle
situazioni, dei tempi e delle motivazioni con cui e per cui possono
essere posti vincoli di riservatezza e/o segretezza su programmi,
ricerche e risultati;
i diritti morali e patrimoniali relativi alle opere e alle invenzioni
dei ricercatori e dei tecnologi prodotti durante l'attivita' di ricerca
vengono riconosciuti secondo criteri definiti nel contratto;
inoltre l'ente favorisce, per l'attivita' di ricerca,
l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia
nazionali che internazionali;
si consente l'utilizzo di periodi di congedo retribuito o di
aspettativa per studio, collaborazione scientifica o professionale, con
altri enti, anche stranieri e privati. Ai fini della mobilita' tra
l'INFN e le Universita', il personale ricercatore e tecnologo,
nella sua articolazione in livelli, viene riconosciuto come equivalente
a quello universitario delle corrispondenti fasce di
ricercatore, professore associato e professore ordinario;
sono individuati appositi strumenti di partecipazione dei ricercatori
e tecnologi alla programmazione scientifica dell'ente;
i ricercatori hanno diritto ad essere valutati con procedure
trasparenti e pubbliche, precisate ulteriormente dal Art. 7 del
presente Regolamento.
Art.4 La programmazione
Comma 4. Nell'ambito delle ricerche programmate dall'Ente e con una
periodicita' di riferimento e secondo modalita'
stabilite dal Regolamento del personale, il personale di
ricerca e' chiamato a programmare individualmente gli obiettivi
della propria attivita' scientifica e tecnologica.
Art.5 Le fonti di finanziamento
L'ente favorisce attraverso apposite norme amministrative di
contabilita' la registrazione, il mantenimento dei diritti e
l'acquisizione degli utili relativi a brevetti ed invenzioni.
Art.6 Il bilancio
Art.7 La verifica della realizzazione degli obiettivi e della
corretta gestione delle risorse
Comma 5. La valutazione individuale e' basata sull'esame dell'attivita'
scientifica e tecnologica, introducendo il concetto di tempo
di lavoro per superare quello di orario di lavoro. Essa
risponde inoltre all'esigenza etica fondamentale di innalzare,
attraverso il miglioramento continuo, la professionalita' e il
contributo fattivo (oggettivo, misurabile) di ogni singola
risorsa (e quindi del gruppo di appartenenza), promuovendo in
tal modo il miglioramento continuo nell'ente.
La valutazione individuale e' definita "a soglia" in quanto non
include la selezione verso l'eccellenza, oggetto dei concorsi pubblici
nazionali.
Questa specificita' mira a innalzare, nel suo complesso e mediamente per
tutto il personale di ricerca, la produttivita'.
Capo secondo
GLI ORGANI
Art. 8
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente
b) il consiglio direttivo
c) il comitato scientifico
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Sono organi consultivi dell'Istituto:
a) le commissioni scientifiche nazionali.
Art. 9
Il presidente
(art. sostanzialmente invariato, a parte la designazione del presidente, che
e' fatta dal comitato scientifico e non dal cd)
Artt. 10 e 11
Il consiglio direttivo
(equivalente all'incirca alla giunta attuale)
E' composto dal presidente, da quattro membri e da due rappresentanti del
personale.
I quattro membri sono scelti e nominati in modo analogo al presidente, ovvero:
sono prima indicati in modo consultivo dal personale, poi designati dal
comitato scientifico e infine nominati formalmente dal MURST.
I 2 Rappresentanti Nazionali (RN), sono eletti in modo diretto e vincolante
rispettivamente da: a) Amministrativi e Tecnici; b) Ricercatori e Tecnologi.
Essi sono considerati come osservatori con obbligo di essere ascoltati su
tutto ma con voto solamente consultivo.
I compiti del direttivo andranno poi meglio definiti, ma nella sostanza ha
le stesse funzioni dell'attuale CD con almeno 3 grossi distinguo:
1. per la parte scientifica del suo operato, puo' decidere SOLO sui progetti
proposti dal comitato scientifico
2. non puo' avviare autonomamente progetti speciali
3. non designa il presidente ed i membri del CD.
Artt. 12 e 13
Il comitato scientifico
E' formato dai Direttori delle UU.OO. piu' i Presidenti delle Comm. Naz.
Si riunisce 4 volte l'anno. (I Presidenti delle Comm. Naz. non partecipano
alle riunioni di carattere piu' specificamente legato alle esigenze di
funzionamento delle strutture, ma solo a quelle di proposizione scientifica
e programmazione delle attivita'.)
I Direttori sono eletti in modo diretto e vincolante dal personale. Essi
gestiscono e procacciano risorse e mezzi necessari al funzionamento delle
UU.OO. e costituiscono il contributo del personale alla programmazione
dell'Ente.
Il comitato scientifico ha dunque la funzione di collettore delle proposte
scientifiche, definizione della programmazione delle attivita', individuazione
degli obiettivi di corto e lungo termine. Puo' proporre progetti speciali.
Art.15
Le Commissioni scientifiche nazionali
Comma 2.
Per ogni sezione o laboratorio nazionale il coordinatore locale
e' eletto per ciascuna linea scientifica, dal personale
ricercatore o tecnologo della struttura, dipendente o dotato di
incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa e tra
il personale ricercatore della struttura, dipendente o dotato di
incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa.
Comma 3.
Il presidente e' eletto dalla CSN tra il personale ricercatore o
tecnologo dipendente o dotato di incarico di ricerca.
Capo terzo
LE STRUTTURE
Art. 18
I direttori delle sezioni e dei laboratori nazionali
Comma 2.
Sono eletti tra i ricercatori e tecnologi dell'Istituto, ovvero
fra gli universitari dotati di incarico di ricerca.
Art. 21
Il comitato scientifico del laboratorio nazionale e della sezione
Comma 1.
Presso ciascun laboratorio nazionale e ciascuna sezione e' costituito
un comitato scientifico ...segue non modificato.
Il comitato scientifico di unita' operativa ha il compito di indirizzo
nel rispetto dei programmi scientifici, e validazione della congruita'
nella gestione delle risorse rispetto ai programmi.
Art. 28
Il comitato di valutazione di ente
(nota: cfr. comitato ex-Cabibbo)
Il comitato di valutazione di ente e' nominato dal CD ed ha il compito
di valutare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna linea di
ricerca di ciascuna commissione nazionale, presentando le proprie
conclusioni al CIVR.
Art.29
Il comitato di valutazione individuale a soglia
Il comitato di valutazione individuale a soglia
verifica il raggiungimento degli obiettivi del ricercatore e tecnologo,
sulla base del riconoscimento del principio del tempo di lavoro. Tale
verifica e' anche funzionale al passaggio di fascia stipendiale
secondo le modalita' di cui al vigente CCNL.
Sono istituite due commissioni, una locale e una nazionale, che
hanno il compito di formulare valutazioni dell'attivita'
scientifica e tecnologica dei ricercatori e tecnologi dell'INFN.
La commissione locale e' composta da 3 membri nominati dal
Presidente, dei quali almeno 1 esterno all'unita' operativa
(sezione o laboratorio nazionale).
La commissione nazionale e' composta da 5 membri nominati
dal Presidente su indicazione (elezione consultiva)
dei dipendenti e associati IR (tanto elettorato attivo, quanto
passivo).